Statuto

TITOLO I – GENERALITA’
Art.1 – Costituzione e denominazione
È costituita l’Associazione denominata “Nitobe”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, in via di Torre Argentina, 76.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4 – Scopo e natura dell’Associazione
4.1 – Il principio dell’ umanesimo libertario, basato sulla dignità, la libertà e la responsabilità della persona umana, è messo in gioco dal grande conflitto culturale che è oggi in corso su scala planetaria.
L’individuazione di forme di protezione di questo principio sia sul piano politico sia su quello giurisdizionale è, pertanto, uno degli obiettivi principali che l’ Associazione si propone di raggiungere; infatti l’esistenza stessa di una società realmente democratica ha come condizione imprescindibile il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali chiaramente enunciati nei primi due articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo.
4.2 – Il rispetto delle differenti identità culturali e, conseguentemente, del principio di parità delle
diverse lingue che esse rappresentano, rappresenta uno dei cardini di una società democratica e deve
necessariamente essere affrontato in un’ottica transnazionale.
4.3 – L’Associazione sostiene le iniziative del movimento politico Radicali Italiani e del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e delle associazioni di esso costituenti, specificatamente sui temi riguardanti la promozione e la difesa dei diritti civili, della democrazia e della giustizia linguistica.
4.4 – L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà, democrazia e nonviolenza, si propone di perseguire le seguenti finalità:

  • sensibilizzare la società civile e il mondo politico sui temi della democrazia e del rispetto assoluto dei diritti fondamentali senza discriminazione alcuna così come recita l’ articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo;

  • promuovere l’ educazione alla pace, alla nonviolenza ed al rispetto delle culture e della biodiversità;

  • approfondire, sviluppare ed organizzare metodi di tutela giurisdizionale nazionali ed internazionali nei casi di violazione dei diritti fondamentali;

  • sensibilizzare la società civile, il mondo politico e accademico sui temi della democrazia linguistica, della giustizia linguistica e dei diritti linguistici.

4.5 – L’Associazione intende perseguire il proprio obiettivo sociale attraverso le modalità operative
ritenute idonea a tal fine.
4.6 – L’Associazione non ha fini di lucro. L’eventuale esercizio di attività commerciali deve restare ausiliario e secondario rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
4.7- La struttura dell’Associazione è democratica.
4.8 – L’Associazione è regolata dal presente statuto e dal proprio regolamento interno ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
4.9 – La lingua di lavoro dell’Associazione da privilegiare nella comunicazione interna fra persone di lingua diversa è l’Esperanto, quale definito dal “Fundamento de Esperanto” di Lazzaro Ludovico Zamenhof e dalle decisioni della “Akademio de Esperanto”.

TITOLO III – SOCI
Art. 5 – Soci
5.1 – Chiunque può iscriversi all’Associazione.
5.2 – L’iscrizione è compatibile con qualsiasi appartenenza politica, sociale e confessionale.
5.3 – L’iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto e del Regolamento interno.
5.4 – Lo status di socio si acquista anche con deliberazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 11.9 lettera e) del presente statuto.
5.5 – L’iscrizione ha validità fino al 31.12.
5.6 – Gli elenchi degli iscritti dell’Associazione sono pubblici.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6 – Organi
6.1 – Sono organi dell’associazione:

    • l’Assemblea dei Soci

    • il Presidente

    • il Segretario

    • il Tesoriere

    • il Consiglio Direttivo

6.2 – Il mandato degli organi elettivi è rinnovato dall’Assemblea dei soci in seduta ordinaria o straordinaria.

Art. 7- L’Assemblea dei Soci
7.1 – L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione. È costituita da tutti gli iscritti in regola con le condizioni dell’art.5.
7.2 – L’Assemblea dei Soci approva la relazione delle attività dell’Associazione ed il bilancio, presentati dal Segretario e dal Tesoriere uscenti; elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere; i membri del Consiglio ; approva, su proposta del Tesoriere, la quota di iscrizione ; ratifica o invalida le deliberazioni prese dal Consiglio sottoposte al proprio vaglio secondo il disposto dell’art. 11.11; delibera sul numero di membri del Consiglio da eleggere
7.3 – Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
7.4 – L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, si tiene in forma pubblica ed è convocata dal Segretario mediante la pubblicazione dell’ordine del giorno sul sito Internet ufficiale dell’Associazione e relativa comunicazione agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Le modalità di tale convocazione sono demandate al Regolamento interno dell’Associazione.
7.5 – Ciascun iscritto può presentare un emendamento all’ordine del giorno. Le modalità di presentazione degli emendamenti sono demandate al Regolamento interno dell’Associazione.
7.6 – L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario e/o del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata da inviarsi al Presidente di almeno un terzo degli iscritti da almeno due mesi all’Associazione in regola con il disposto dall’art. 5, mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato se non nel caso previsto dall’art. 11.11 del presente statuto.
7.7 – L’organizzazione dell’Assemblea, le lingue di lavoro e le modalità di votazione sono demandate al Regolamento Interno dell’Associazione.

Art. 8 – Il Presidente
8.1 – Il Presidente dell’Associazione vigila sull’osservanza dello Statuto; presiede l’Assemblea annuale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea straordinaria quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno due mesi all’Associazione in regola con il disposto dell’art. 5.
8.2 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.

Art. 9 – Il Segretario
9.1. – Il Segretario adotta, d’intesa con il Presidente ed il Tesoriere, i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell’Associazione e ne assicura il buon andamento. Il Segretario ha altresì la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d’intesa con il Presidente, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
9.2 – Il Segretario è eletto dall’Assemblea generale e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.
9.3 – Il Segretario può dotarsi, d’intesa con il Tesoriere, di una giunta esecutiva. La Giunta, ove nominata, collabora con il Presidente, il Segretario e il Tesoriere nell’esecuzione delle decisioni dell’Associazione.

Art. 10 – Il Tesoriere
10.1 – Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione; presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio, condivide la responsabilità politica con il Segretario, convoca l’Assemblea dei Soci nel caso che il Segretario sia impossibilitato o inadempiente, collabora con il Segretario alla stesura dell’ordine del giorno.
10.2  – Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea generale e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.

Art. 11 –  Il Consiglio Direttivo
11.1 – Il Consiglio è formato da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri eletti dall’Assemblea dei soci.
11.2 – Il Consiglio dura in carica un anno, e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri sono rieleggibili.
11.3 – Fanno parte di diritto del Consiglio, oltre ai membri eletti indicati al comma 1 del presente articolo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, in base agli accordi di adesione, i rappresentanti designati dalle associazioni o gruppi affiliati all’Associazione ed i rappresentanti designati dalle associazioni territoriali e tematiche interne.
11.4 – Fanno parte del Consiglio anche i rappresentanti delle istituzioni politiche e culturali nazionali od estere iscritti all’Associazione che accettino l’invito .
11.5 – Se vengono a mancare uno o più membri eletti del Consiglio, gli altri restano in carica fino all’Assemblea successiva che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
11.6 – Il Consiglio si riunisce, anche per via telematica, sempre in unica convocazione, almeno due volte l’anno, e comunque quando il Segretario lo ritenga necessario, o quando sia presentata al Presidente da parte di almeno due terzi dei componenti una mozione contenente anche l’ordine del giorno.
11.7 – Il Consiglio viene convocato dal Segretario tramite posta elettronica in cui è specificato l’ordine del giorno, la data, l’ora e l’eventuale luogo fisico della riunione, da inviare ai membri del Consiglio con preavviso di almeno sette giorni.
11.8 – Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Segretario o, in sua assenza, dal Tesoriere.
11.9 – Il Consiglio delibera con la maggioranza semplice dei voti dei suoi componenti presenti.
11.10 – Al Consiglio competono le seguenti attribuzioni:
a) deliberare sulle questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell’Assemblea;
b) deliberare sull’adesione di gruppi o associazioni esterne e sulla istituzione di gruppi tematici o territoriali di iscritti.
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) istituire e all’occorrenza modificare il Regolamento interno dell’Associazione;
e) deliberare sulla concessione di agevolazioni per l’iscrizione all’Associazione a soggetti appartenenti a minoranze discriminiate e sul conferimento dello status di socio per merito e di presidente onorario.
f) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell’Assemblea a norma di statuto o di legge.
g) conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.
11.11 – Le deliberazioni di cui alle lettere a),b),c),d) ed e) possono essere soggette al vaglio dell’Assemblea dei soci, in seguito a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno un quinto degli iscritti all’Associazione da inviare in forma scritta al segretario almeno 7 giorni prima della data prefissata dell’Assemblea generale o straordinaria. Fino alla decisione dell’Assemblea, le deliberazioni sono da considerarsi valide.

Art. 12 – Modalità di elezione delle cariche
12.1 – Può candidarsi a qualsiasi carica elettiva ogni iscritto all’Associazione in regola con quanto disposto dall’art. 5 del presente Statuto.
12.2 – Le modalità di elezione delle cariche da parte dell’Assemblea sono demandate al Regolamento Interno dell’ Associazione fermo restando che:

  1. Per  l’elezione dei membri del consiglio sono ammesse candidature in absentia.

  2. Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ogni iscritto dispone di un voto. È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età. Non è ammessa elezione per acclamazione.

12.3 – Le dimissioni del Segretario o del Tesoriere prima della convocazione della Assemblea ordinaria comportano la convocazione entro quindici giorni dell’Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni.
12.4 In caso di dimissioni del Presidente prima della convocazione dell’Assemblea ordinaria, il Consiglio procede ad eleggere, tra gli iscritti, o anche al proprio interno, un Presidente provvisorio che resterà in carica fino all’Assemblea ordinaria o straordinaria successiva.

Art 13 – Associazioni territoriali e gruppi tematici
13.1 – Gli iscritti all’Associazione possono costituire articolazioni territoriali o gruppi tematici, anche in forma telematica.
13.2 – la Costituzione di tali articolazioni o gruppi è autorizzata dal Consiglio.
13.3 – Tali articolazioni o gruppi devono agire in conformità alle decisioni adottate dagli organi deliberativi ed alle indicazioni fornite dagli organi esecutivi dell’Associazione.
13.4 – I rapporti tra l’Associazione e tali articolazioni o gruppi, le competenze ed i compiti di queste/i ultime/i nonché la rappresentanza nel Consiglio sono dettagliati mediante apposito regolamento, da approvare in sede di Consiglio.

    • Art 14 – Adesione di associazioni e gruppi non iscritti.

    • 14.1- Associazioni e gruppi che perseguono proprie finalità politiche, culturali o altro, possono aderire all’Associazione  per condurre determinate iniziative su finalità di comune interesse. Il periodo di adesione può essere anche limitato nel tempo e prefissato.

    • 14.2 – L’adesione è regolata sulla base di accordi fra l’Associazione e le associazioni o gruppi di non iscritti.

    • 14.3 – Gli accordi precisano l’entità e le modalità di versamento del contributo finanziario all’Associazione da parte dell’Associazione o gruppo che aderisce, gli impegni di sostegno reciproco, le forme e la misura della rappresentanza delle associazioni e gruppi aderenti nel Consiglio.

    • 14.4  – Gli accordi di adesione sono approvati dal consiglio.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 15 – Patrimonio
15.1 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;

  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

  • sovvenzioni e contributi dall’Unione Europea, dallo Stato, e da tutte le altre istituzioni o enti pubblici, nazionali o esteri;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 16 – Esercizio Finanziario
16.1 – L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Tesoriere entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale. Il Tesoriere inoltre presenta un bilancio preventivo alla Assemblea annuale.
16.2 – Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
16.3 – Il bilancio è composto da un conto economico e da uno stato patrimoniale; il conto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, lo stato patrimoniale evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
16.4 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
16.5 – E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
16.6 – Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 17 – Procedure di modifiche allo Statuto
17.1 – Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea dei Soci, alla presenza di almeno un quarto degli iscritti, e con votazione a maggioranza dei presenti.
17.2 – La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.
17.3 – L’Assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui all’art. 7 comma 6 del presente Statuto.
17.4 – L’Associazione può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei Soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi.
17.5 – L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione:
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altri enti o associazioni che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione di analoghi obiettivi, o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII – Rinvio
Art. 18 – Rinvio.
18.1 – Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di enti non commerciali.