Le insidie delle discriminazioni linguistiche e le prospettive di tutelanel panorama internazionale
In via preliminare occorre tenere ben distinti i concetti di linguaggio come mezzo di comunicazione e come espressione di una cultura.. il primo ha una finalità pratica ed ha quindi un carattere strumentale. Il progetto dell’ esperanto può inquadrarsi in tale concetto. Il secondo è l’ aspetto più significativo di un processo storico che può avere radici millenarie. La sua eventuale estinzione presuppone, pertanto, la scomparsa di una cultura ed anche di una civiltà. Nell’attuale fase storica è in corso una battaglia, combattuta anche con i moderni mezzi di comunicazione di massa, in cui delle culture politicamente ed economicamente prevalenti tendono di imporsi alle altre, specialmente mediante il linguaggio. Così, ad esempio, nel mondo occidentale la lingua e quindi la cultura anglosassone è quella più “espansiva” sia nel campo istituzionale (ad esempio università, istituzioni europee) sia in quello commerciale o industriale.In una prima fase storica Il fenomeno iniziale più frequente correlato a questo processo è quello delle discriminazioni linguistiche.
Tali discriminazioni risultano evidenti in un’ ottica di pari opportunità; per cui, ad esempio, l’ accesso a determinati settori della vita pubblica, (ad esempio ad organismi internazionali) o anche l’ accesso a determinate posizioni lavorative è riservato a coloro che conoscono perfettamente la lingua “espansiva” , con la conseguente esclusione delle altre.
La fase storica successiva è più lenta e subdola e può condurre col tempo all’estinzione di una cultura. A ricordare a proposito le scomparse delle lingue e delle culture indigene del centroamerica iniziate dopo l’ invasione dei conquistadores spagnoli e che continuano ancora oggi.
Tenuto conto che tra lingua e cultura esiste un rapporto identitario, è possibile in definitiva inquadrare l’ identità linguistica nell’ ambito dei diritti fondamentali della persona umana. In tale ambito può trovare tutela e sistemi di garanzia. Tali sistemi sono di natura politico-istituzionale oppure giurisdizionale. I primi sono gli organismi dei singoli ordinamenti nazionali ed internazionali che si occupano della protezione dei diritti dell’ uomo. Nelle istituzioni nazionali, come l’ Italia; esistono apposite commissioni dei diritti umani. Negli ordinamenti internazionali esistono le associazioni di stati: prima di tutte è l’ ONU, la cui opera è stata assai rilevante nell’elaborazione di testi normativi come la Dichiarazione Universale del 1948, la Convenzione sul Genocidio ecc. Cardine dell’ ONU è la Commissione dei Diritti Umani. Ci sono poi le istituzioni “regionali” come il Consiglio d’ Europa, l’ OSCE, l’ OSA ed e altre. Un ruolo rilevante nella difesa dei diritti dell’ uomo viene inoltre svolto dalle organizzazioni internazionali non governative (ONG) In tale ambito, potrebbe svolgere un ruolo assai opportuno per una specifica tutela delle identità linguistiche l’ istituzione, presso le Nazioni Unite, di un osservatorio internazionale sulle discriminazioni linguistiche e culturali.
I sistemi di tutela giurisdizionale hanno invece essenzialmente una natura processuale che risulta essere la migliore garanzia. Infatti un catalogo di diritti fondamentali non ha evidentemente valore reale se non accompagnato da meccanismi di attuazione, cioè da norme processuali.
Un’ approfondito e organico studio sui diversi sistemi di protezione giurisdizionale, sia negli ordinamenti nazionali, sia a livello internazionale riguardo i diritti linguistici e culturali appare quindi di fondamentale importanza sia per scegliere il mezzo di azionepiù efficace sia per evidenziarne eventuali lacune.
In ambito europeo, attualmente, gli organi giurisdizionali più importanti di protezione dei diritti fondamentali sono la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Per quanto concerne la tutela delle identità linguistiche il riferimento normativo, fra gli altri , più pertinente, è quello contenuto nell’art. 14 della CEDU.quando afferma che il “godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza distinzioni di alcuna specie senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua”.
Il procedimento davanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è da ritenersi decisamente uno dei più efficaci in quanto il ruolo svolto dalla corte nel corso degli anni ha creato un corpus juris di straordinario valore che ha integrato il testo scritto della convenzione con una giurisprudenza ricca e sfumata che ha trasformato la convenzione in uno strumento dinamico.
Un uso consapevole e responsabile dei possibili strumenti di tutela individuale ed una adeguata azione politica, sia nelle istituzioni nazionali sia in quella internazionali, sono ,quindi, i primi necessari ed urgenti passi affinché la questione della democrazia linguistica possa essere affrontata.
di Vincenzo Vitulli